Vin Santo del Chianti DOC

La zona della denominazione Vin Santo del Chianti DOC ricade nella parte centrale della Toscana ed interessa parzialmente i territori collinari, a ridosso della catena degli Appennini, delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena. I vitigni idonei alla produzione dei vini Vin Santo del Chianti e relative sottozone, sono il Trebbiano Toscano e la Malvasia Bianca Lunga che devono essere presenti in misura superiore al 70%. Per i vini Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice il vitigno a bacca rossa prevalente é rappresentato dal Sangiovese, con presenza non inferiore al 50%. L’uso delle menzioni relative alle sottozone Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli e Rufina é consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone e a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell’interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. L’elaborazione delle tipologie Vin Santo del Chianti e Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice deve effettuarsi seguendo specifiche procedure di accurata cernita preventiva delle uve, loro successivo appassimento naturale in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%. La vinificazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno, caratelli, di capacità non superiore a 5 ettolitri. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un contenuto alcolico minimo del 15,50%. La resa massima dell’uva in vino finito, della denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti, non deve essere superiore al 35% dell’uva fresca, al terzo anno di invecchiamento del vino. L’immissione al consumo della tipologia riserve della denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti, non può avvenire prima del primo novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.